(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.
                              speciale
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Funzioni di Polizia locale
 
  1.  I  comuni,  le  province  e gli altri enti locali esercitano le
funzioni  di  Polizia   locale,   urbana   e   rurale,   di   Polizia
amministrativa  e ogni altra attivita' di Polizia, nelle materie loro
attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.